Sez. L, Sentenza n. 473 del 19/01/1984 (Rv. 432706 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'INVALIDITÀ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - LIMITAZIONE DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA AL PERIODO DI ESISTENZA EFFETTIVA DELLA INVALIDITÀ - DOVERE DEL GIUDICE - LIMITE NEL POTERE DI REVOCA ATTRIBUITO ALL'INPS - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'INVALIDITÀ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - LIMITAZIONE DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA AL PERIODO DI ESISTENZA EFFETTIVA DELLA INVALIDITÀ - DOVERE DEL GIUDICE - LIMITE NEL POTERE DI REVOCA ATTRIBUITO ALL'INPS - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il dovere del giudice di limitare - in conseguenza del risultato probatorio acquisito - l'accoglimento della domanda di pensione al periodo in cui l'Invalidità era effettivamente esistente, se essa sia poi cessata nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, non può trovare limite nel potere di revoca attribuito all'i.N.P.S. perché - al di là dell'incomprimibilità della pronuncia giudiziale, di natura costitutiva - quel potere di revoca può avere efficacia soltanto ex nunc, senza potere retroagire al momento in cui l'Invalidità era effettivamente cessata.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)