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Sez. 1, Sentenza n. 17196 del 29/07/2014 (Rv. 632146 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Azione di inefficacia ex art. 44 legge fall. - Condanna alla restituzione dei beni trasferiti o dell'equivalente - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632146-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

La pronuncia di inefficacia di atti depauperativi del patrimonio del fallito contiene, quale conseguenza implicita e senza necessità di una corrispondente richiesta espressa, l'obbligo di restituire i beni ceduti o, se sia materialmente impossibile la restituzione, quello di corrispondere l'equivalente pecuniario del loro valore. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte di una domanda di pagamento del controvalore di beni conseguente all'invocata inefficacia, ex art. 44 legge fall., dell'avvenuta loro cessione, aveva ritenuto viziata da ultrapetizione la condanna alla restituzione di questi ultimi disposta, invece, in prime cure).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)