Sez. 1, Sentenza n. 22008 del 19/10/2007 (Rv. 599728 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria - Accoglimento - Ordine di restituzione di un bene determinato - Impossibilità - Obbligo di corrispondere l'equivalente pecuniario - Sussistenza - Mutamento della domanda - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ove la revocatoria fallimentare investa l'atto di consegna di un bene determinato, l'accoglimento della relativa domanda implica l'obbligo di restituire il bene medesimo e, in caso d'impossibilità, implica, quale effetto implicito e senza necessità di mutamento della domanda, l'obbligo di corrispondere l'equivalente pecuniario del valore del bene.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)