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Sez. 3, Sentenza n. 21792 del 22/03/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 235522 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Decisione - Principio della preclusione processuale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235522-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva. Ne consegue che non è consentito al giudice dell'esecuzione revocare l'ordine di demolizione e disporre il dissequestro dell'immobile sul presupposto dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria qualora la Corte di cassazione abbia in precedenza annullato senza rinvio analoga ordinanza dello stesso giudice dell'esecuzione sul rilievo che la questione relativa al rilascio della concessione aveva già formato oggetto di esame in sede di cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)