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Sez. 1, Sentenza n. 8605 del 13/12/2023 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 285914-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria
Stato
decisa il 2023-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285914-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

d'inammissibilità o al rigetto di una precedente - Inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - Condizioni.

Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)