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Sez. 1, Sentenza n. 8863 del 22/07/1992 (Rv. 478311 - 01)

Assicurazione - Contratto di Assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Risoluzione di diritto del contratto | Ammissibilità - Condizioni - Assicuratore - Diritto al pagamento dell'intero premio annuale - Spettanza - Prescrizione - Termine.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478311-01

Assicurazione - Contratto di Assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Risoluzione di diritto del contratto

Agli effetti dell'art. 1901, terzo comma, del cod. civ., il "periodo di assicurazione in corso" coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato, in ogni singolo contratto di assicurazione, il "premio relativo" che, indipendentemente dall'eventuale frazionamento, e, nella generalità, il periodo annuale. Ne consegue che l'assicurato inadempiente, mentre si giova della risoluzione di diritto del contratto (diverso dall'assicurazione sulla vita) qualora l'inerzia dell'assicuratore si protragga oltre i sei mesi dal giorno della scadenza del premio e della rata, è tenuto a corrispondere l'intero premio annuale fatto valere dall'assicuratore nel termine di prescrizione previsto dall' art. 2952 cod. civ., anche se ne sia stato convenuto il pagamento in due o più rate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)