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Sez. 3, Sentenza n. 5081 del 21/05/1998 (Rv. 515655 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - CESSAZIONE | Premio - Periodo assicurativo - Obbligo di pagamento - Persistenza.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515655-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - CESSAZIONE

Per il disposto dell'art. 1896 cod. civ. la cessazione del rischio comporta "ipso iure" lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1896, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)