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Sez. 3, Sentenza n. 5738 del 19/11/2014 Cc. (dep. 09/02/2015) Rv. 262415 - 01

IMPUTATO - INTERROGATORIO - IN GENERE | Nel corso delle indagini preliminari - Obbligo di dare lettura delle fonti di prova - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262415-01

IMPUTATO - INTERROGATORIO - IN GENERE

La previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui, quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma primo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)