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Sez. L, Sentenza n. 3301 del 03/06/1985 (Rv. 440965 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ART. 2105 COD. CIV. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 41 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440965-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ART. 2105 COD. CIV. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 41 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La violazione del dovere di fedeltà, sancito dall'art. 2105 cod. civ., è fonte non soltanto di responsabilità disciplinare, che espone il lavoratore inadempiente alla sanzione del licenziamento per giusta causa, ma, ove abbia cagionato un danno all'imprenditore, anche del correlativo Obbligo risarcitorio. La questione di legittimità costituzionale di detta norma prospettata in riferimento agli artt. 3 e 41 cost., sotto il profilo che essa impedirebbe lo sviluppo della personalità del lavoratore ed il libero Esercizio dell'iniziativa economica, è manifestamente infondata, atteso, in particolare, che l'art. 2105 cod. civ., sussistendo l'Obbligo di fedeltà finché dura il rapporto di lavoro subordinato, vieta al lavoratore non la normale concorrenza che questi, fattosi imprenditore, possa svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma l'illecita concorrenza che il lavoratore stesso, proprio per il fatto di essere ancora in servizio, può svolgere nei confronti del datore di lavoro, sfruttando conoscenze tecniche e commerciali acquisite nel corso del rapporto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)