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Sez. L, Sentenza n. 1711 del 17/02/1987 (Rv. 451094 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN CONCORRENZA CON L'IMPRESA DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - CONFIGURABILITÀ - SOCIETÀ FINANZIARIA - LIMITATEZZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONCORRENZIALE - NATURA DELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451094-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN CONCORRENZA CON L'IMPRESA DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - CONFIGURABILITÀ - SOCIETÀ FINANZIARIA - LIMITATEZZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONCORRENZIALE - NATURA DELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*

Ai fini della sussistenza della violazione del dovere di fedeltà imposto al lavoratore dall'art. 2105 cod. civ., e della conseguente configurabilità di una giusta causa di recesso del datore di lavoro, è sufficiente anche la mera preordinazione di un'attività contraria agli interessi di quest'ultimo, e cioè un comportamento, atto a scuotere la fiducia di tale soggetto, che sia solo potenzialmente produttivo di danno. Detta violazione è, pertanto, ravvisabile nella partecipazione di un funzionario di banca alla Costituzione di una società finanziaria destinata a svolgere una attività concorrenziale a quella dell'istituto di credito, non avendo in contrario Rilevanza né il limitato ambito territoriale dell'attività di detta finanziaria né la natura di società di capitali della medesima, avente perciò personalità giuridica distinta dai singoli soci, attesa, sotto tale profilo, la sussistenza di un concreto interesse dei soci all'affermazione sul mercato dell'organismo finanziario da essi creato. (V 2372/86, mass n 445497; (V 45/86, mass n 443685; (V 3301/85, mass n 440965; (V 4909/81, mass n 415653; (V 4622/81, mass n 415333; (V 844/77, mass n 384453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)