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Sez. 4, Sentenza n. 8654 del 30/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150376 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - MISURE PREVENTIVE - DESTINATARI DELLE NORME - COMMITTENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150376-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - MISURE PREVENTIVE - DESTINATARI DELLE NORME - COMMITTENTE - CONDIZIONI.*

In tema di applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente non ha alcuno degli obblighi, che incombono all'appaltatore e riguardanti la prevenzione di essi durante la esecuzione dell'opera, a meno che lo stesso committente non si intrometta nella loro esecuzione. (V mass n 106806; (V mass n 106807, e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)