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Sez. 4, Sentenza n. 1119 del 30/10/1981 Ud. (dep. 06/02/1982) Rv. 152016 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - COMMITTENTE - OSSERVANZE DELLE NORME ANTINFORTUNI - OBBLIGO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152016-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - COMMITTENTE - OSSERVANZE DELLE NORME ANTINFORTUNI - OBBLIGO - CONDIZIONE.*

Assume funzioni dirigenziali - e conseguentemente è tenuto alla osservanza delle norme antinfortunistiche - il committente che non si limita a conferire ad un lavoratore autonomo l'incarico di eseguire un lavoro, vigilando unicamente sul risultato finale, ma partecipa alla attività in posizione preminente (ad esempio con la continua presenza sul posto di lavoro, con la scelta delle modalità del lavoro, con la sorveglianza sul lavoratore). (Conf mass n 150376; (Conf mass n 132495; (Conf mass n 124600; (Conf mass n 106806).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)