Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 29/05/1978 (Rv. 392091 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO IURE PRIVATORUM - DISCIPLINA APPLICABILE - STIPULAZIONE DI UNA LOCAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA PA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELLA NON IMPUTABILITA DELLO INADEMPIMENTO - PROVA DELLA MERA MANCANZA IN BILANCIO DELLE SOMME NECESSARIE - INSUFFICIENZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO IURE PRIVATORUM - DISCIPLINA APPLICABILE - STIPULAZIONE DI UNA LOCAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA PA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELLA NON IMPUTABILITA DELLO INADEMPIMENTO - PROVA DELLA MERA MANCANZA IN BILANCIO DELLE SOMME NECESSARIE - INSUFFICIENZA.*
Poiche un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione iure privatorum e soggetto ai principi generali ed alle norme del codice civile, ivi comprese quelle relative all'inadempimento ed alle sue conseguenze, deve ritenersi che l'amministrazione medesima, ove inadempiente all'Obbligo di pagare un canone di locazione, assunto con contratto del tipo indicato, possa sottrarsi alla domanda di risoluzione proposta dal locatore solo dimostrando la non imputabilita dell'inadempimento stesso, e non anche, pertanto, deducendo la mera Mancanza in bilancio delle somme necessarie, traducendosi cio in sua colpa per aver assunto impegni finanziari senza la predisposizione dei relativi mezzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)