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Sez. U, Sentenza n. 2065 del 29/03/1980 (Rv. 405717 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE - MOROSITA DELLA PA CONDUTTRICE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITA RIENTRANTI NEI FINI DELLA PA - IRRILEVANZA - DIPENDENZA DELLA MOROSITA DALLA MANCATA EMISSIONE DEI RUOLI DI SPESA FISSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405717-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE - MOROSITA DELLA PA CONDUTTRICE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITA RIENTRANTI NEI FINI DELLA PA - IRRILEVANZA - DIPENDENZA DELLA MOROSITA DALLA MANCATA EMISSIONE DEI RUOLI DI SPESA FISSA - IRRILEVANZA.*

La domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosita della pubblica amministrazione, conduttrice di immobili destinati - secondo espressa previsione contrattuale - all'Esercizio di attivita correlate con i suoi fini, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto lo strumento privatistico (contratto di locazione) adottato dall'amministrazione medesima e fonte di diritti ed obblighi contrapposti per entrambi i contraenti. Tale principio e applicabile anche nel caso in cui il mancato pagamento del canone, convenuto con scadenza semestrale e previa emissione dei ruoli di spesa fissa da parte dell'amministrazione, sia dipeso dalla mancata tempestiva emissione di tali ruoli, giacche l'amministrazione medesima, con l'assunzione dell'Obbligo predetto, ha proceduto ad un'autolimitazione dei poteri ad essa eventualmente derivanti dalla legislazione sulla contabilita di stato attribuendo, in conseguenza, alla controparte privata il diritto di pretendere l'esatta prestazione alle singole scadenze. (V 2708/78, mass n 392091; (Conf 6275/79, mass n 403002; (Conf 2428/79, mass n 398739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 62, Regio Decr. 29/05/1924 num. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)