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Sez. 5 - , Sentenza n. 26285 del 06/09/2022 (Rv. 665602 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Redditi di
Stato
decisa il 2022-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665602-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

impresa - Intermediari o agenti professionali non residenti in Italia - Presupposto impositivo - Attività esercitata in Italia mediante stabile organizzazione - Insussistenza - Conseguenze.

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI In genere.

In tema di assoggettabilità a reddito di impresa dell'attività di intermediari o agenti professionali non residenti nel territorio nazionale, in applicazione del criterio enunciato all'art. 23, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, il presupposto impositivo si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui i redditi derivino da un'attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione, in mancanza della quale le provvigioni corrisposte all'intermediario non residente dal soggetto committente non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorgerà alcun obbligo di ritenuta.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)