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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del 04/12/2019 (Rv. 656367 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Tassazione dei soggetti non residenti - Stabile organizzazione - Elementi costitutivi - Criterio cd. dell’attività - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656367-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva ravvisato il requisito della stabile organizzazione di una società abitualmente operante per conto di un'impresa non residente la quale non si limitava all'acquisto di beni per conto di detta società, ma provvedeva all'assemblaggio dei componenti importati trasformandoli in merci successivamente cedute a terzi, utilizzando un'officina dotata di risorse umane e materiali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)