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Sez. 5, Sentenza n. 200 del 09/01/2014 (Rv. 629232 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimenti in aree svantaggiate - Credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Cumulabilità con altri benefici relativi ai medesimi beni che ne fruiscono - Ammissibilità - Esclusione - Regola "de minimis" - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629232-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate, l'art. 8, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espressamente vieta la cumulabilità del credito d'imposta ivi riconosciuto con altri aiuti relativi ai medesimi beni che ne fruiscono, sicché il contribuente non può beneficiare, in aggiunta ad esso, del "prestito di onore" di cui all'art. 9 septies, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, avendo il legislatore circoscritto, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, i benefici fiscali entro una soglia predefinita ed escluso l'applicabilità della regola "de minimis".

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 septies com. 4, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 65 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)