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Sez. 5, Sentenza n. 4084 del 27/02/2015 (Rv. 634979 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Art. 8 comma 1, della legge n. 388 del 2000 - Credito di imposta - Condizioni e limiti - Cumulabilità con altri aiuti di Stato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634979-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Ai fini della spettanza del credito di imposta, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è richiesto che gli acquisti eseguiti da titolari di reddito di impresa siano stati effettuati in epoca successiva all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee, intervenuta in data 13 marzo 2001, ed a condizione che la suddetta agevolazione non vada a cumularsi con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto erroneamente la spettanza dell'agevolazione relativa all'acquisto di un autoveicolo in data anteriore all'approvazione da parte della Commissione Europea del regime degli aiuti).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)