Sez. L, Sentenza n. 1925 del 27/01/2011 (Rv. 615895 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Nuovo orientamento sopraggiunto in tema di ripartizione dell'onere della prova - Rimessione in termini della parte onerata - Doverosità - Esclusione - Eccezione in senso lato - Divieto di nuove prove - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di licenziamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, nel caso in cui nel corso del giudizio di secondo grado sopravvenga un nuovo orientamento in materia di ripartizione dell'onere della prova, legittimamente la corte d'appello decide la causa secondo il nuovo orientamento senza che sussista un suo dovere di rimettere in termini la parte onerata, dovendosi ritenere, peraltro, che, ove la prova si riferisca ad un'eccezione in senso lato - quale l'eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - è nella facoltà del collegio, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa. (Nella specie, relativa a domanda di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice d'appello di ammettere la produzione del libro paga e matricola da parte del datore di lavoro per dimostrare la carenza del requisito dimensionale dell'impresa rilevante per la tutela reale, tanto più che il relativo onere probatorio, originariamente addossato al lavoratore, incombeva sul datore di lavoro per effetto di un nuovo orientamento giurisprudenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)