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Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 13/03/2009 (Rv. 607281 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Preclusione desumibile dal combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. - Riferibilità ai documenti - Sussistenza - Conseguenza - Produzione di nuovi documenti in grado di appello - Ammissibilità - Condizioni - Esercizio del potere istruttorio d'ufficio con valutazione di indispensabilità ai fini della decisione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607281-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Il combinato disposto dell'art. 416, terzo comma, e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro, applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ. anche alla controversia locataria, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonché il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, evidenziandosi, però, che, in materia, deve comunque tenersi conto del potere istruttorio d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 cod. proc. civ. (e, in appello, previsto dall'art. 437, comma secondo cod. proc. civ.), onde la suddetta preclusione (riguardante sia le prove costituende che quelle precostituite) può essere superata solo nel caso in cui il giudice del rito del lavoro, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perché rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)