Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 31/07/1987 (Rv. 454868 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - DOMANDA DI INSERZIONE NELLA MASSA DA DIVIDERE DI CESPITI ULTERIORI - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE EX ART. 292 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - OMISSIONE - ORDINANZA DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - PROPONIBILITÀ.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - DOMANDA DI INSERZIONE NELLA MASSA DA DIVIDERE DI CESPITI ULTERIORI - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE EX ART. 292 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - OMISSIONE - ORDINANZA DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - PROPONIBILITÀ.*
Qualora nel corso del procedimento divisionale i termini della divisione vengano modificati mediante inclusione nella massa da dividere di beni non compresi al momento della proposizione della domanda, la presunzione legale di adesione dei condividenti al progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore non può operare nei confronti di chi, rimasto contumace, non abbia potuto avere conoscenza delle modifiche alla domanda iniziale introdotte nel corso del giudizio. Ne consegue che la domanda di inserzione nella massa da dividere di cespiti ulteriori va notificata al contumace ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., senza di che il giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto divisionale con l'ordinanza non impugnabile prevista dall'art.789, terzo comma, cod. proc. pen.. tale ordinanza, se emessa ugualmente, va qualificata come provvedimento anomalo di contenuto decisorio - in quanto impone anche al contumace una divisione non ricollegabile sotto alcun profilo ad una sua presunta accettazione del progetto - ed è, pertanto, soggetta a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. (V 4375/80, mass n 408284; (V 2067/77, mass n 385786; (Conf 4984/81, mass n 415769).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)