Sez. 2, Sentenza n. 4984 del 24/08/1981 (Rv. 415769 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - OGGETTO DEL GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - MODIFICAZIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - PREVIA COMUNICAZIONE AI CONDIVIDENTI CONTUMACI - NECESSITÀ - OMISSIONE - ORDINANZA DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (ORIGINARIA DOMANDA DI DIVISIONE DI UN IMMOBILE EREDITARIO - SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLA DIVISIONE ALL'INTERO ASSE EREDITARIO).*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - OGGETTO DEL GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - MODIFICAZIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - PREVIA COMUNICAZIONE AI CONDIVIDENTI CONTUMACI - NECESSITÀ - OMISSIONE - ORDINANZA DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (ORIGINARIA DOMANDA DI DIVISIONE DI UN IMMOBILE EREDITARIO - SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLA DIVISIONE ALL'INTERO ASSE EREDITARIO).*
Qualora l'oggetto del giudizio di scioglimento della comunione sia modificato nel corso del relativo procedimento, come nel caso in cui, a fronte di un'originaria richiesta di divisione, riferita ad un determinato immobile compreso in una successione ereditaria, venga successivamente introdotta domanda di divisione dell'intero asse ereditario, il potere del giudice istruttore, a norma dello art. 789 cod. proc. civ., di dichiarare con ordinanza l'esecutività del progetto di divisione da lui predisposto, in difetto di contestazioni fra le parti, postula che del suddetto mutamento siano stati resi edotti i condividenti contumaci, con la notificazione delle domande nuove prescritta dall'art. 292 cod. proc. civ..in difetto di questa notificazione, pertanto, tale provvedimento del giudice istruttore perde natura di mero atto omologativo dell'intesa fra i condividenti, ed integra un provvedimento decisorio anomalo, impugnabile con ricorso per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V. 4375/80, mass. N. 408248; (V. 2067/77, mass. N. 385786).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)