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Sez. L, Sentenza n. 1000 del 12/02/1980 (Rv. 404436 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - DESIGNAZIONE DEL SOSTITUTO - FORME E LEGITTIMAZIONE - DICHIARAZIONE DI UNO DEGLI EREDI DI ESSERE STATO NOMINATO SUCCESSORE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404436-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - DESIGNAZIONE DEL SOSTITUTO - FORME E LEGITTIMAZIONE - DICHIARAZIONE DI UNO DEGLI EREDI DI ESSERE STATO NOMINATO SUCCESSORE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

A norma degli artt 2158 e 2168 cod civ, per i quali in caso di morte del colono il contratto non si scioglie se tra gli eredi di quest'ultimo vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla, la designazione deve essere portata a conoscenza del concedente e provenire dai componenti la famiglia colonica. Pertanto, ai predetti fini, la dichiarazione di uno degli eredi di essere stato nominato successore nel rapporto dalla famiglia colonica non vale come designazione in quanto non proveniente dai soggetti legittimati, ove non contenga elementi dai quali possa desumersi che tale designazione sia stata validamente e unanimemente espressa dai componenti la famiglia colonica. (V 2946/76, mass n 381705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)