Sez. L, Sentenza n. 2946 del 22/07/1976 (Rv. 381705 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 2168 cod civ, la morte del colono determina de iure lo scioglimento del rapporto di Colonia parziaria, alla fine dell'anno agrario in corso (ovvero alla fine di quello successivo, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art 2158 cod civ), qualora, entro il medesimo termine, gli eredi del colono defunto non abbiano provveduto a designare, con atto recettizio diretto al concedente, persona idonea alla prosecuzione del rapporto. (V 395/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)