Sez. 4, Sentenza n. 8228 del 10/04/1975 Ud. (dep. 29/07/1975) Rv. 130631 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA - MANCATO RILASCIO DELLA PATENTE - REATO RAVVISABILE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA - MANCATO RILASCIO DELLA PATENTE - REATO RAVVISABILE.*
Condizione per la ravvisabilita della infrazione amministrativa di cui al quindicesimo comma dell'art 80 cod strad e il successivo rilascio della patente a chi, pur avendo superato gli esami di guida, circoli conducendo un autoveicolo prima di aver ottenuto il documento. Consegue che risponde della contravvenzione di cui al tredicesimo comma di detto articolo il conducente che circoli dopo il superamento degli esami se non gli venga concessa l'abilitazione dal prefetto. (fattispecie in tema di mancato rilascio di patente a persona diffidata che aveva superato l'esame di guida).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)