Sez. 2, Sentenza n. 11045 del 14/03/1986 Ud. (dep. 16/10/1986) Rv. 173995 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ESAME - ESCLUSIONE DEL REATO CONTRAVVENZIONALE SOLO IN CASO DI EFFETTIVO RILASCIO DELLA PATENTE - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ESAME - ESCLUSIONE DEL REATO CONTRAVVENZIONALE SOLO IN CASO DI EFFETTIVO RILASCIO DELLA PATENTE - FATTISPECIE.*
Colui che guida senza patente dopo il superamento degli esami e prima del rilascio della autorizzazione lo fa a suo rischio e pericolo, in quanto il superamento dell'esame esclude il reato solo se intervenga l'effettivo rilascio della patente che elimina con effetto retroattivo la sussistenza della contravvenzione. (nella fattispecie è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente il ricorrente che, dopo aver superato l'esame non aveva ottenuto la autorizzazione per essere stato sottoposto alla diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423). (Conf mass n 153254; (Conf mass n 152658; (Conf mass n 137119; (Conf mass n 136640; (Conf mass n 135395; (Conf mass n 132032; (Conf mass n 130631; (contra mass n 130631).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)