Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 22/03/1995 (Rv. 491315 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Potere di revoca delle ordinanze - Sussistenza - Limiti - Rimessione della causa in discussione - Revoca dell'ordinanza per consentire al contumace di costituirsi - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Il potere del Giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi. Deve, pertanto, ritenersi vietata la revoca dell'ordinanza di rimessione della causa per la discussione disposta al fine di permettere al contumace di costituirsi; né in ogni caso può essere consentita la costituzione tardiva del medesimo all'udienza di discussione, per l'inderogabile esigenza di evitare l'indefinito protrarsi delle liti e di coordinare l'attività difensiva delle parti con l'esercizio della funzione decisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)