Sez. 3, Sentenza n. 18646 del 05/12/2003 (Rv. 568687 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Potere di revoca delle ordinanze - Sussistenza - Limiti - Rimessione della causa in discussione - Revoca dell'ordinanza per consentire al contumace di costituirsi - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Il potere del Giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi. Deve, pertanto, ritenersi vietata la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la comparizione della parte al fine di rendere l'interrogatorio, dopo essersi dato atto della mancata comparizione della medesima e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)