Sez. 3, Sentenza n. 12075 del 24/05/2007 (Rv. 598082 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Risoluzione consensuale del contratto - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione consensuale del contratto non costituisce materia di eccezione in senso stretto, ma è un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che può essere accertato anche d'ufficio dal giudice. (Nella specie, essendo stato accertato il fatto estintivo dell'avvenuta risoluzione del contratto, il giudice ha ritenuto di non poter accogliere la domanda risarcitoria di una delle parti in quanto l'accordo sulla risoluzione del contratto aveva tolto ogni efficacia al fatto costitutivo del diritto al risarcimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)