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Sez. 2, Sentenza n. 10201 del 20/06/2012 (Rv. 623126 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Risoluzione consensuale del contratto - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Ammissibilità - Fondamento - Rilievo in sede di legittimità - Limiti - Preclusione di nuove indagini di fatto.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623126-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE

La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)