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Sez. L, Sentenza n. 6755 del 03/06/1992 (Rv. 477522 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Tardivo pagamento da parte dell'Inps al lavoratore agricolo - Scadenza del termine di centoventi giorni dalla domanda amministrativa - Decorrenza conseguente degli interessi moratori - Presentazione di detta domanda all'ufficio del lavoro e della massima occupazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477522-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere

La scadenza - senza che l'INPS si sia pronunciato - del centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa dell' indennità di disoccupazione del lavoratore agricolo è idonea a costituire in mora l'istituto previdenziale, con conseguente decorrenza degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sull'indennità tardivamente corrisposta, essendo in contrario irrilevante che detta domanda sia stata presentata (come prescritto dalla legge) non direttamente all'istituto previdenziale ma all'ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 16/05/1956 num. 562, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)