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Sez. L - , Sentenza n. 24745 del 08/10/2018 (Rv. 650726 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali - Accredito contributivo figurativo ex art. 5 della l. n. 96 del 1955 - Riliquidazione della pensione - Accessori del credito - Decorrenza - Data della domanda al Ministero competente - Rilevanza.
Stato
decisa il 2018-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650726-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 5 della l. n. 96 del 1955, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest'ultimo è stato comunicato all'I.N.P.S..

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)