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Sez. L, Sentenza n. 12329 del 18/09/2000 (Rv. 540233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Poste italiane - Speciale regime previsto dal d.P.R. n. 1192 del 1961 per le ipotesi di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle amministrazioni autonome dello Stato - Applicabilità fino alla data di stipulazione del primo contratto collettivo relativo al rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti postali - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Al fine dell'individuazione della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro con i dipendenti di imprese appaltatrici di opere o servizi per conto delle Poste italiane si deve considerare che il primo contratto collettivo disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti postali, in seguito alla relativa privatizzazione, è stato stipulato il 26 novembre 1994 e che solo da tale momento l'art. 6, comma sesto, del D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994, (che ha dato l'avvio alla trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni) fa decorrere la scadenza del regime transitorio dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali. Pertanto solo da questa data, nelle ipotesi di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Poste italiane, non trova più applicazione la speciale disciplina apprestata in favore delle amministrazioni autonome dello Stato dal d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1369 del 1960, e trovano, invece, applicazione diretta le disposizioni di cui agli articoli precedenti della stessa legge n. 1369 del 1960. Ne consegue che, al fine di determinare il regime applicabile, è necessario accertare il momento di costituzione dei rapporti di lavoro in questione e il tempo del loro svolgimento. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro di una dipendente di una impresa svolgente il servizio pulizie in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con l'Ente Poste Italiane il vincolo solidale imposto al committente dall'art. 3 della legge n. 1369 cit. fornendo, come unico dato temporale, quello della stipulazione del contratto di appalto, risalente al dicembre 1992).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., DPR 22/11/1961 num. 1192 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)