Sez. U, Sentenza n. 2517 del 21/03/1997 (Rv. 503170 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Ferrovie dello Stato S.p.A. - Applicabilità del divieto prima della privatizzazione del rapporto - Limiti - Sanzione ex art. 1, comma quinto, legge n. 1369 del 1960 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In caso di impiego di mano d'opera negli appalti concessi dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per il periodo anteriore alla data di scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 21 legge 17 maggio 1985 n. 210, che, nell'istituire l'Ente ferrovie dello Stato, ha privatizzato il rapporto di lavoro dei ferrovieri, la specifica tutela apprestata in favore dei dipendenti delle imprese appaltatrici dal d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192 (che è rimasto in vigore fino alla data suddetta), non comprende, in caso di interposizione vietata, anche la sanzione prevista dall'art. 1, comma quinto, legge ottobre 1960 n. 1369 (per cui l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro), sicché i prestatori di lavoro non potevano essere considerati dipendenti dell'azienda suddetta e quindi pubblici dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)