Sez. 2, Sentenza n. 133 del 17/01/1974 (Rv. 367704 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze di causa e delle deposizioni testimoniali nonche la scelta, tra esse, di quelle che siano piu idonee a sorreggere la decisione sono riservate al giudice del merito, il quale e libero di fondare il suo convincimento anche sulla deposizione di un solo testimone, purche ne dia congrua ed esatta motivazione. (Conf 1669'72, mass n 358538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)