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Sez. 2, Sentenza n. 133 del 17/01/1974 (Rv. 367704 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367704-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa e delle deposizioni testimoniali nonche la scelta, tra esse, di quelle che siano piu idonee a sorreggere la decisione sono riservate al giudice del merito, il quale e libero di fondare il suo convincimento anche sulla deposizione di un solo testimone, purche ne dia congrua ed esatta motivazione. (Conf 1669'72, mass n 358538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)