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Sez. 1, Sentenza n. 1669 del 29/05/1972 (Rv. 358538 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - DEPOSIZIONE DI UN SOLO TESTIMONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358538-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - DEPOSIZIONE DI UN SOLO TESTIMONE - SUFFICIENZA.*

La valutazione delle risultanze di causa e delle deposizioni testimoniali, nonche la scelta di quelle, tra esse, che siano piu idonee a sorreggere la decisione sono riservate al giudice di merito, il quale e libero di fondare il suo convincimento anche sopra la deposizione di un solo testimone, a condizione che ne dia congrua ed esatta motivazione. (Conf 3036'71, mass n 354337; 2526'71, mass n 353570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)