Sez. 5, Sentenza n. 8660 del 05/04/1990 Ud. (dep. 15/06/1990) Rv. 184659 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - STATI EMOTIVI E PASSIONALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - STATI EMOTIVI E PASSIONALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Gli stati emotivi e passionali che, a norma dell'art. 90 cod. pen., non escludono né diminuiscono l'imputabilità, possono, sia pur eccezionalmente, avere rilievo ai fini della eliminazione e della attenuazione della capacità di intendere e di volere; affinché ciò accada è necessario che essi, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio, anche se transeunte, squilibrio mentale, tale da obnubilare ed attenuare la coscienza e da paralizzare totalmente o notevolmente i freni inibitori e con essi la volontà. (Conf mass n 178087).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)