Sez. 1, Sentenza n. 498 del 17/02/1966 (Rv. 320996 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ADDIZIONALI - ADDIZIONALI ECA - REGIME GIURIDICO - PRESCRIZIONE - CONSEGUENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO CUI ACCEDONO.*
TRIBUTI ERARIALI - ADDIZIONALI - ADDIZIONALI ECA - REGIME GIURIDICO - PRESCRIZIONE - CONSEGUENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO CUI ACCEDONO.*
L'addizionale istituita con il R.d.l. 30 novembre 1937, n.2145, convertito nella l.25 aprile 1938, n.614, pur avendo proprie caratteristiche e proprie finalita, non costituisce un tributo autonomo, indipendente dai Tributi cui afferisce, e non ha, infatti, ne una propria disciplina, ne un proprio termine di prescrizione. Essa si applica a determinati Tributi erariali, provinciali e comunali, quale accessorio stabilito dalla legge in una certa percentuale, e percio si risolve in un aumento di aliquota destinato ad integrare i bilanci degli enti comunali di assistenza.Non e quindi configurabile, in ordine a tale addizionale, un diritto autonomo dell'amministrazione finanziaria, svincolato ed indipendente dai Tributi su cui essa incide, e soggetto ad autonoma prescrizione. Quale accessorio dovuto per legge in percentuale predeterminata, l'addizionale segue il regime giuridico delle imposte, sulle quali deve essere applicata, nel senso che tutti gli Atti che riguardano l'accertamento e la riscossione di tali imposte, compresi gli Atti interruttivi della prescrizione, estendono i loro effetti anche all'addizionale che, quale accessorio, segue automaticamente il tributo principale. *
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)