Sez. 5 - , Sentenza n. 15198 del 04/06/2019 (Rv. 654134 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sull’energia elettrica - Imposte addizionali - Finalità specifiche a termini dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE - Disciplina nazionale - Mere finalità bilancistiche - Contrasto col diritto unionale - Conseguenze - Art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989 - Disapplicazione - Non debenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 2, Legge 27/01/1989 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)