Sez. 1, Sentenza n. 7408 del 15/12/1983 (Rv. 432005 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITÀ NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - REQUISITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITÀ NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - REQUISITI.*
Al fine di vincere la presunzione di liberalità prevista dallo art. 5 del d.l.lt. 8 marzo 1945 n. 90 per le alienazioni di immobili fra parenti entro il terzo grado deve essere fornita la prova della provenienza del prezzo dal patrimonio dell'acquirente, nel senso che occorre dimostrare sia la disponibilità della somma da parte di quest'ultimo in un momento anteriore o almeno coevo all'atto di acquisto, sia l'effettivo impiego di essa nel pagamento del prezzo; la detta presunzione può ritenersi superata anche quando il pagamento del prezzo sia stato eseguito mediante assegno bancario tratto dal compratore all'ordine del venditore, a condizione non solo che il titolo dato in pagamento sia specificamente indicato nell'atto di acquisto, ma che risulti altresì, ad esempio mediante attestazione della banca trattaria, che esso sia stato immediatamente presentato dal prenditore all'incasso e che in tale momento sul conto esisteva la necessaria provvista. (V 3709/78, mass n 393223; (V 3125/76, mass n 381901; (V 2706/76, mass n 381494).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)