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Sez. 1, Sentenza n. 44654 del 15/10/2009 Cc. (dep. 20/11/2009) Rv. 245674 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Illeciti disciplinari del detenuto - Procedimento - Termini per l'irrogazione delle sanzioni - Perentorietà.
Stato
decisa il 2009-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245674-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del detenuto deve essere adottato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti, previsto per la convocazione e la decisione da parte del direttore o del consiglio di disciplina, ai sensi dell'art. 81, comma quarto, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)