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Sez. 1, Sentenza n. 30473 del 20/04/2010 Cc. (dep. 30/07/2010) Rv. 248315 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento disciplinare a carico di detenuti - Termine perentorio di cui all'art. 81, comma quarto, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - Riferimento solo alla convocazione e non anche alla decisione.
Stato
decisa il 2010-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248315-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di procedimento disciplinare nei confronti del detenuto, l'art. 81, comma quarto, del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, impone l'obbligo di convocare il consiglio di disciplina entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, ma non anche di decidere entro lo stesso termine, con la conseguenza che, in presenza di una causa legittima di impedimento, la decisione può essere rinviata ad una data successiva.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)