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Sez. 6, Sentenza n. 19297 del 04/04/2006 Cc. (dep. 01/06/2006) Rv. 234731 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Richiesta dell'estradando di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto - Incombente svolto in assenza dei difensori di fiducia non preventivamente avvisati - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234731-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE

In tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, qualora quest'ultimo nella relativa procedura abbia chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovi detenuto e tale incombente abbia avuto luogo in assenza dei difensori di fiducia non preventivamente avvisati, non sussiste la nullità di cui agli articoli 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., considerato che l'invito "ad audiendum" ex art. 127 cod. proc. pen., non è assimilabile all'interrogatorio o all'esame e si concreta in una mera richiesta di rilasciare spontanee dichiarazioni nell'ambito della procedura camerale, che non prevede il diritto del difensore di essere presente, con la conseguenza che l'omesso avviso a quest'ultimo non comporta alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)