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Sez. U, Sentenza n. 26156 del 28/05/2003 Cc. (dep. 18/06/2003) Rv. 224612 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Procedimento - Disciplina - Camera di consiglio prevista dall'art.127 cod. proc. pen. - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224612-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE

Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura "de plano" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)