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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24460 del 10/08/2023 (Rv. 668808 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Codici deontologici predisposti da ordini o collegi professionali - Illecito disciplinare - Principio di stretta tipicità dell'illecito - Esclusione - Enunciazione dei doveri fondamentali - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668808-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

In tema di illecito disciplinare dei professionisti, non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito proprio del diritto penale, sicché non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione è affidata all'autonomia dell'ordine professionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato legittima la sanzione inflitta ad un geometra dal consiglio di disciplina per violazione dell'art. 11 del regolamento generale della professione di geometra, integrando l'omesso e reiterato versamento dei contributi in un consistente arco temporale, una violazione dell'etica professionale e, dunque, "gli abusi e le mancanze" di cui all'art. 11 cit.).

Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)