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Sez. U - , Sentenza n. 37550 del 30/11/2021 (Rv. 662970 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Tassatività dei comportamenti vietati - Esclusione - Art. 9 del codice deontologico - Norma di chiusura - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662970-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale "norma di chiusura", consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNR ha ritenuto illecita la condotta posta in essere da un avvocato che aveva formato, e consegnato al cliente, una scrittura privata apocrifa di transazione e assegni bancari privi di copertura, da lui stesso emessi).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)