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Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 09/03/1982 (Rv. 419343 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA PER OMISSIONE - ADDEBITABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DANNO PRODOTTO A TERZI DAL CARRELLO METALLICO USATO IN UN SUPERMARKET DA UN CLIENTE - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL NEGOZIO).*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419343-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA PER OMISSIONE - ADDEBITABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DANNO PRODOTTO A TERZI DAL CARRELLO METALLICO USATO IN UN SUPERMARKET DA UN CLIENTE - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL NEGOZIO).*

Il principio del neminem laedere non implica di per sè un generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione dei diritti dei terzi esposti a pericolo in dipendenza di fattori causali sorti e sviluppatisi al di fuori della sfera propria del soggetto cui si imputa l'omissione, con la conseguenza che, ai fini della responsabilità per danni, non basta un generico connotato di colpa, ma occorre la precisa individuazione, a carico di detto soggetto, di un vero e proprio Obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato. (in applicazione del principio di cui alla massima la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del titolare di un supermercato per i danni causati ad un cliente del negozio da un carrello metallico che, al momento dell'incidente, era nella disponibilità di altro cliente, il quale nell'usarlo aveva il dovere di impedire danni a terzi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)