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Sez. 3, Sentenza n. 908 del 02/02/1983 (Rv. 425665 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - CONDOTTA OMISSIVA - RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425665-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - CONDOTTA OMISSIVA - RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Una condotta omissiva può comportare responsabilità per il fatto illecito del terzo solo in quanto sussista l'Obbligo giuridico dell'autore di tale condotta di impedire l'evento dannoso, Obbligo che può derivare da una norma, ovvero da uno specifico rapporto tra il titolare dell'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di una banca per i danni cagionati da rapinatori ad un cliente in una sua Agenzia, rilevando che nessuna norma impone agli istituti di credito di far presidiare i loro locali da guardie armate e che nessun impegno in tal senso aveva convenzionalmente assunto detta banca nei confronti dei propri clienti). (V 2134/82, mass n 420002; (V 1526/82, mass n 419343; (V 5856/80, mass n 409671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)