Sez. 3, Sentenza n. 18767 del 07/08/2013 (Rv. 627844 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Richiesta di maggior danno ex art. 1224 cod. civ. proposta nel ricorso monitorio - Riproposizione nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, sebbene nella fase monitoria la cognizione del giudice di merito sia limitata al solo credito, con esclusione di ogni voce di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., la domanda inerente tale ultima categoria di danno, proposta con il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., deve essere considerata validamente rientrante nel "thema decidendum" della fase a cognizione piena, pur difettando una formale riproposizione della medesima nella costituzione in sede di giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)