Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21406 del 26/07/2021 (Rv. 662340 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Introduzione di domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Distinzione tra “danno da parametro fisso” e “danno da condizione soggettiva del creditore” - Rilevanza – Fondamento
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il creditore che invochi un parametro fisso di quantificazione (nella specie, il rendimento dei titoli di Stato) è esonerato dall'onere di provare la maggiorazione del danno legata alle proprie condizioni soggettive.
Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)